Il nuovo trattamento fiscale dei rimborsi analitici dei professionisti

Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2024 n. 192, modificando l’art. 54 del TUIR, ha introdotto significative modifiche al trattamento fiscale dei rimborsi spese analitici per i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni.

Per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i rimborsi analitici delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico non costituiscono compensi e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Tale disposizione deve essere collegata con quella indicata all’interno del nuovo art. 54-ter del Tuir, il quale statuisce la non deducibilità delle spese analiticamente riaddebitate al committente. Tali spese saranno, invece, deducibili in capo al committente, a condizione che le stesse:

  •  siano debitamente documentate;
  • siano state pagate mediante strumenti di pagamento tracciabili;
  • rispettino i criteri stabiliti per la deducibilità fiscale.

Di conseguenza, i professionisti dovranno garantire un’accurata registrazione delle spese sostenute e fornire al committente la documentazione necessaria per la deduzione. Le modalità operative per l’attuazione di tali disposizioni non risultano ancora del tutto definite.

Nell’ipotesi in cui il committente non rimborsi le spese al professionista, tali spese saranno deducibili in capo a quest’ultimo nel caso in cui il committente venga assoggettato ad una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa.

In ogni caso, per le spese di modesta entità, ossia quelle di ammontare non superiore a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo, la deducibilità è riconosciuta se, entro un anno dalla relativa fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso.

Dal 1° gennaio 2025 i rimborsi analitici riaddebitati al committente, quindi, non sono soggetti a ritenuta d’acconto, in quanto non rientrano nella definizione di compenso. Essi restano assoggettati ad IVA, poiché le spese sostenute dal professionista non sono effettuate in nome e per conto del committente, perciò non può trovare applicazione l’art.15 del D.P.R. 633/1972.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 all’art. 54 Tuir sembrano non trovare applicazione per i professionisti in regime forfettario, poiché l’art. 54 citato si applica esclusivamente ai professionisti in regime semplificato o ordinario.