Neutralità delle aggregazioni professionali, via le limitazioni allo sviluppo delle professioni

10 Ottobre 2024di Giovanna Meneghini

Alla luce della nuova previsione contenuta nel testo del decreto legislativo attuativo della delega fiscale approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, le operazioni di riorganizzazione e aggregazione nell’ambito degli studi professionali regolamentati da un sistema ordinistico quali la trasformazione, il conferimento, la fusione etc. godono della neutralità fiscale.

Un primo limite

Da tempo esistono per ingegneri, odontoiatri e avvocati precise norme di legge che già prevedono la possibilità di svolgere l’attività in forma societaria e precisamente:

  • società di ingegneria;
  • società odontoiatriche;
  • società tra avvocati.

La norma contiene più di un interrogativo irrisolto: perché il decreto parla di operazioni di riorganizzazione esclusivamente in stp senza citare le operazioni di riorganizzazione in s.r.l. ordinarie già regolamentate da norme?

Se uno studio individuale o associato ingegneristico o odontoiatrico adotta la forma di srl non può godere della stessa neutralità fiscale?

Il nuovo decreto non può dimenticare norme vigenti e la concreta realtà operativa e quindi deve prevedere che la neutralità possa operare a prescindere dall’adozione dello schema “STP” ma anche verso tipologie di società, già previste dalla normativa vigente.

Un secondo limite

Resta un nodo importante nella normativa delle Stp riguardante le modalità di svolgimento del lavoro, quello dei “sostituti” ex art. 5 d.m. 34/2013, aspetto che ne limita la concreta diffusione.

L’art. 5 c. 1 prevede che “nell’ esecuzione dell’incarico il socio professionista, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti”.

L’attuale normativa, infatti, presuppone che il professionista che lavora nell’ambito di una stp sia socio della stessa e che il ricorso ai collaboratori, professionisti abilitati all’esercizio della professione ma non soci, sia evento non ordinario.

Come possono essere compatibili l’esigenza di specializzazione dei professionisti, le modalità organizzative di affidamento del lavoro, sempre più caratterizzanti ed indispensabili negli Studi professionali con una tale previsione normativa?

Infine, l’attuale disciplina di incompatibilità del regime forfetario per i professionisti che detengono una partecipazione è una criticità che frena le aggregazioni professionali.

Abbiamo nutrito un grande apprezzamento per le previsioni del decreto attuativo, ritenendolo un “traguardo storico” in quanto con la previsione della neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione e aggregazione viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere e che faciliterà i percorsi di crescita dimensionale e multidisciplinare, indispensabili per creare strutture in grado di anticipare e cogliere le esigenze del mercato.

Tuttavia, se si vuol concretamente facilitare i percorsi aggregativi nel mondo delle professioni è necessario un ulteriore adeguamento normativo, che assicuri prestazioni qualificate ma consenta organizzazioni adeguate in linea con le esigenze attuali del mondo professionale.