Lo scorso 20 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 132/2024 con il quale si è data attuazione e operatività alla disciplina della patente a punti per i cantieri. Lo strumento ha l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza nei cantieri, incentivando buone pratiche e conformità normativa.
Il nuovo obbligo riguarda le imprese, non necessariamente qualificabili come “edili”, e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, intendendo per tale qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Sono soggetti alla patente a punti anche le ditte individuali prive di dipendenti, mentre non lo sono i soggetti che effettuano mere forniture, che transitano nel cantiere in via occasionale, o che svolgono prestazioni di natura intellettuale. Nessuna patente è richiesta per le società in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiori alla III, mentre per le imprese intracomunitarie ed estere sarà necessario un provvedimento equivalente, pena l’obbligo di patente.
Dal 23 settembre scorso è possibile inviare un’apposita autocertificazione, utilizzando il facsimile allegato alla circolare 4/2024 dell’Ispettorato del Lavoro, tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questo permetterà alle imprese di lavorare nei cantieri, con l’impegno di presentare la successiva domanda telematica per il rilascio della patente dal 1° ottobre al 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente. Nel mese di ottobre sarà quindi necessario presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, autocertificando e attestando il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in sede di controllo, l’Amministrazione provvede alla revoca della patente, con possibilità di richiederla nuovamente solo decorsi 12 mesi.
All’esito della presentazione della domanda, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale, cui è attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi. I punti possono, invece, essere decurtati in caso di violazioni, come il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza o l’omessa formazione dei lavoratori. Sarà possibile recuperare i punti attraverso la partecipazione a corsi di formazione o mediante il mantenimento di un comportamento virtuoso.
Questo nuovo obbligo richiede un’attenzione immediata da parte delle imprese edili e dei soggetti coinvolti, invitandoli ad adeguarsi prontamente alle nuove disposizioni per evitare sanzioni e garantire la continuità operativa della propria attività.