Circolare mensile | Maggio 2024

13 Maggio 2024

Comunicazione per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0

Il D.L. 39/2024 ha introdotto l’obbligo, per gli investimenti in beni 4.0 e R&S effettuati dal 30 marzo 2024, di una comunicazione preventiva al fine della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta R&S, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica. Tale comunicazione dovrà, inoltre, essere aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione di completamento deve essere trasmessa anche per gli investimenti in beni 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, inclusi i beni prenotati nel 2022 e acquistati nel 2023.

Il 29 aprile scorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato i seguenti modelli disponibili al seguente link:

1. Investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

2. Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

I file in pdf dovranno essere compilati in tutte le loro parti, firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare con firma elettronica qualificata in corso di validità e trasmessi singolarmente tramite PEC all’indirizzo: [email protected]. Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

L’oggetto delle comunicazioni trasmesse dovrà essere il seguente:

  • nel caso di comunicazione preventiva “Comunicazionepreventiva_codicefiscale oppure partitaiva dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_ codicefiscale oppure partitaiva dell’impresa”.

Si ricorda che la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica.

Il nostro Studio resta a disposizione per l’eventuale assistenza alla compilazione del modello di comunicazione.

Regime premiale ISA 2024: punteggi di affidabilità fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 22 aprile 2024, ha definito i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il periodo d’imposta 2023.

Le modifiche introdotte dal decreto “Adempimenti” (DLgs. 1/2024) hanno consentito di graduare i benefici in relazione al punteggio ISA ottenuto.

Sono previste delle novità riguardanti i regimi premiali, mentre per i casi di esclusione non vi è alcun aggiornamento.

In particolare, per i contribuenti che hanno ottenuto per il periodo d’imposta 2023 un punteggio pari almeno a 9 (oppure una media dei punteggi ISA 2024 e 2023 pari a 9) è possibile accedere ai seguenti benefici premiali:

1. esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nel 2024, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel 2023, a 50.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel 2023;

2. esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;

3. esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2024, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;

4. esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

5. esclusione dalla disciplina delle società non operative;

6. esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d’imposta 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Se invece, il punteggio conseguito è inferiore a 9, ma almeno pari a 8 (oppure una media dei punteggi ISA 2024 e 2023 pari a 8,5) è possibile fruire dei benefici sopraelencati (ai punti 1, 2, 3 e 4) fino all’importo massimo di 50.000 euro per i crediti IVA e fino a 20.000 euro per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Inoltre, il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Nel caso in cui il risultato di affidabilità sia almeno pari a 8,5 (oppure una media dei punteggi ISA 2024 e 2023 pari 9) il contribuente può usufruire dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Si ricorda che il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente. Sono quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta di riferimento, non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione oppure presentano tale modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.

Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso

Il 13 aprile 2024 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Tale contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del D.L. n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Possono trasmettere la domanda di concessione del contributo le imprese che alla data di presentazione:

-risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;

-risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima;

-non siano destinatarie di sanzioni interdittive;

-non sussistano nei loro confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011;

-non si trovino in stato di liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

L’agevolazione è pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate negli anni 2022, 2023 e 2024 fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.

L’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da un’apposita attestazione resa dal collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo dei consulenti del lavoro.

Per accedere a tale contributo, l’impresa, per il tramite del legale rappresentante, presenta un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). Sulla sezione news del suddetto sito saranno pubblicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo.

Ricevute le domande, il Ministero provvederà ad adottare il provvedimento di concessione dei contributi, comunicando lo stesso ai soggetti beneficiari con l’indicazione del relativo importo del contributo riconosciuto. Nel caso in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del contributo concedibile a ciascun beneficiario verrà ridotto in proporzione alla spesa sostenuta in modo da garantire il limite della spesa autorizzata.

Disponibili le dichiarazioni precompilate dal 30 aprile 2024

Dal 30 aprile 2024 sono disponibili, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni precompilate relative all’anno di imposta 2023 per le persone fisiche.

A partire dal 20 maggio 2024 sarà possibile accettare, modificare, integrare e trasmettere tale dichiarazione.

Si ricorda che il modello 730/2024 potrà essere presentato fino al 30 settembre 2024, men-tre il modello REDDITI PF 2024 potrà essere inviato fino al 15 ottobre 2024