Circolare mensile | Maggio 2021

6 Maggio 2021

Bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha reso operativa la procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, nell’apposita sezione denominata “imposta di bollo”.
L’Amministrazione finanziaria propone le somme da versare all’interno di due distinti elenchi:
Elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo;
Elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.
Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono esservi assoggettate ma che non figurano in nessuno dei due elenchi. Tali modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il secondo trimestre il termine slitta al 10 settembre 2021.
Il versamento a titolo di imposta di bollo dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento tramite modello F24 oppure addebito in conto corrente. Per il secondo trimestre il termine di versamento è il 30 settembre. Nel caso in cui l’imposta del primo trimestre sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre.

Fatturazione elettronica: le autofatture e l'integrazione xml

L’integrazione della fattura in modalità elettronica è possibile a partire dal 1° gennaio 2021 a seguito dell’introduzione dei nuovi TipoDocumento:

  • codice TD16 (reverse charge interno);
  • codice TD17 (acquisto di servizi da soggetto UE/extra-UE);
  • codice TD18 (acquisti di beni intracomunitari).

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per tutte e tre le tipologie di documento, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore/prestatore estero o fornitore/prestatore italiano che rende i servizi classificati nei nuovi codici natura riferibili al precedente N.6) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette.
Coloro che per l’anno 2021 effettuano operazioni con l’estero e continuano ad adottare la modalità di integrazione cartacea, sono tenuti all’invio dell’Esterometro; in questo caso, i codici documento da utilizzare saranno TD10 per gli acquisti di beni intra-UE e TD11 per gli acquisti di servizi intra-UE (da non confondere con TD18 e TD17, da usare solo per le integrazioni elettroniche).
Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’esterometro verrà abrogato e tutte le operazioni relative dovranno transitare tramite SdI.

Il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate per accedere al regime Oss delle vendite a distanza

A partire dal 1° luglio 2021 diverrà operativo il nuovo regime Oss (One time Stop Shop) che andrà a sostituire e ad ampliare il precedente regime Moss (Mini One Stop Shop).
Il Moss ha istituito un regime di tassazione Iva semplificato destinato alle vendite a distanza dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione – TTE resi a consumatori finali. La tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).
Il nuovo regime Oss include, invece:
– le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
– le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un‘interfaccia elettronica;
– le prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Come il Moss, anche il nuovo sistema Oss evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).
In Italia è possibile accedere alla registrazione a partire dal 1° aprile 2021 nel portale dell’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area riservata, alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”.
I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dal 1° luglio 2021.

Sportello Simest per l'internazionalizzazione al via dal 3 giugno 2021

Il Comitato agevolazioni per l’amministrazione del Fondo 394/1981ha deliberato la riapertura dello sportello Simest per l’internazionalizzazione a decorrere dal 3 giugno 2021.
Risulterà di nuovo possibile ottenere finanziamenti agevolati e a fondo perduto per sostenere le imprese esportatrici attraverso sette strumenti:
1. patrimonializzazione;
2. partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema;
3. inserimento nei mercati esteri;
4. Temporary Export Manager;
5. e-commerce;
6. studi di fattibilità;
7. programmi di assistenza tecnica.
Tutti gli strumenti prevedono la possibilità di richiedere una quota del finanziamento a fondo perduto, fino ad un massimo di 800.000 euro.

Spese mediche detraibili solo con mezzi di pagamento tracciati

Dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l’obbligo di documentare le spese mediche con mezzi di pagamento tracciati. Lo stesso vale per tutti gli oneri detraibili nella misura del 19% ai fini Irpef come spese veterinarie, scolastiche, abbonamenti ai mezzi di trasporto, premi per assicurazioni aventi ad oggetto rischio morte o di invalidità permanente, canoni di locazione, erogazioni liberali, ecc.
L’utilizzo di tali modalità può essere dimostrato attraverso prova cartacea della singola transazione o pagamento, quindi occorre conservare ai fini di eventuali accertamenti la copia cartacea della ricevuta Pos, oppure della contabile del bonifico effettuato, oppure dell’estratto conto da cui si evincano i movimenti relativi a tali spese.

Gli unici oneri ammessi in detrazione che possono essere ancora pagati in contanti sono:
– gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
– le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Possibile rinvio dell'acconto Irap 2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 2021, ha affermato che, con una norma di prossima emanazione, sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, degli acconti Irap sospesi per l’anno scorso e tornati in campo per le aziende che hanno superato i plafond degli aiuti di Stato, concessi dalla normativa emergenziale comunitaria.

Rinvio del pagamento delle cartelle al 30 giugno 2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 88 del 30 aprile 2021, ha affermato che è in corso la definizione di un provvedimento volto al differimento del termine di sospensione delle attività di riscossione fino al 31 maggio 2021.
Il nuovo termine per pagare i debiti scaduti sarà quindi il 30 giugno 2021, ossia l’ultimo giorno del mese successivo al termine della sospensione, come previsto dall’art. 68, D.L. 17.03.2020, n.18.
La sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
La sospensione comprende, oltre che gli avvisi da parte dell’INPS, anche gli accertamenti esecutivi dei Comuni e degli altri enti locali, già soggetti alla precedente proroga e pertanto ulteriormente rinviati.

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