Circolare mensile | Febbraio 2021

4 Febbraio 2021

Bando Regione Veneto per l'Imprenditoria femminile

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 26 gennaio 2021 la Regione Veneto ha approvato un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle donne imprenditrici e alle imprese a prevalente partecipazione femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 9 febbraio 2021 e fino alle ore 12.00 del 24 febbraio 2021 da micro, piccole e medie imprese (PMI), che rientrano in una delle seguenti tipologie:

  • imprese individuali le cui titolari sono donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
  • società i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

Il contributo può essere richiesto per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e programmi informatici, attrezzature, arredi, negozi mobili, mezzi di trasporto, opere edili/murarie e di impiantistica, software, brevetti, licenze ecc.
Sono ammissibili i progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali oppure progetti di rinnovo e ampliamento dell’attività esistente.
Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine del 15 dicembre 2021.
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell’intervento compresa tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 130.000 euro.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni su questa interessante opportunità.

Prorogato il nuovo tracciato dei corrispettivi elettronici

L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, ha disposto la proroga al 1° aprile 2021 dell’adeguamento al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a tale data, pertanto, sarà possibile trasmettere i dati ricorrendo alla versione precedente (6.0).
Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la miglior gestione di particolari tipologie di operazioni, quali quelle caratterizzate da corrispettivo non riscosso e quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica.
Si ricorda, inoltre, che è esaurito in data 31 dicembre 2020 il semestre di proroga che permetteva l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. A partire dal 1° gennaio 2021 anche i commercianti al minuto con volume d’affari fino ad euro 400.000 devono essere provvisti del Registratore Telematico (RT).

Nuovi controlli dell'Agenzia Entrate: imposta di bollo su FE

Dal 1° gennaio 2021 è in vigore la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con la quale l’Agenzia delle Entrate verificherà il corretto assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.
L’Amministrazione finanziaria provvederà, ogni trimestre solare, al controllo delle fatture trasmesse tramite SdI che non contengono l’imposta di bollo e, laddove riscontri irregolarità, notificherà con modalità telematiche una comunicazione al cedente o all’intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre.
Laddove l’interessato ritenga che non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo.

Nuova proroga della riscossione

Il D.l. n. 7 del 30 gennaio 2021 ha disposto l’ulteriore proroga al 28 febbraio 2021 dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione.
La sospensione non opera solo per la notifica di nuove cartelle esattoriali o atti della riscossione, ma anche in relazione alla scadenza dei versamenti sospesi relativi a cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi. Visto che, per effetto dell’art. 68 D.l. 18/2020 “i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, i pagamenti slittano al 31 marzo 2021.

Enasarco: aliquote contributive

Segnaliamo che dal 1° gennaio 2021 l’aliquota contributiva Enasarco è confermata al 17,00%: 8,50% a carico dell’agente e 8,50% a carico della ditta mandante.
A decorrere dal 2021 l’Enasarco ha previsto un’aliquota ridotta per agevolare i giovani agenti:
– 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11%;
– 2° anno solare: 9%;
– 3° anno solare: 7%.

Tassa annuale vidimazione 2021

Entro il 16.03.2021 le società di capitali (Spa e Srl) dovranno versare la tassa annuale sulle vidimazioni dei libri sociali pari ad € 309,87 se il capitale sociale al 1° gennaio 2021 non supera € 516.456,90 ed € 516,46 in caso contrario. Le deleghe per il versamento Vi saranno tempestivamente inviate dal nostro Studio.

Certificazioni Uniche: nuove scadenze

La nuova scadenza della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche per l’anno 2020 è il 16 marzo 2021. Entro lo stesso termine le Certificazioni devono essere consegnate ai percipienti.

Periodicità Intrastat

In riferimento alla periodicità ricordiamo che la verifica relativa al superamento delle soglie per la presentazione degli elenchi con periodicità mensile o trimestrale deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni (cessione di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute). In dettaglio:

Fino a 50.000 euro Da 50.000 a 100.000 euro Da 100.000 a 200.000 euro Oltre 200.000 euro
Cessione di beni Modello intrastat obbligatorio Periodicità trimestrale Modello intrastat obbligatorio Periodicità mensile        (dati statistici facoltativi) Modello intrastat obbligatorio
Periodicità mensile
Acquisti di beni Modello intrastat facoltativo Modello intrastat obbligatorio
Periodicità mensile
Prestazioni di servizi rese Modello intrastat obbligatorio Periodicità trimestrale Modello intrastat obbligatorio
Periodicità mensile (dati statistici facoltativi
Prestazioni di servizi ricevute Modello intrastat facoltativo Modello intrastat obbligatorio
Periodicità mensile

In caso di superamento di una delle suddette soglie, la presentazione degli elenchi con periodicità mensile decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento. In questo caso, nell’elenco trimestrale presentato prima del superamento della soglia dovrà essere barrata l’apposita casella (“primo mese del trimestre”, “primi due mesi del trimestre”).
In caso di mancato superamento della soglia di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti, gli elenchi riepilogativi Intrastat cessioni possono essere presentanti con periodicità trimestrale.
Resta fermo che per gli acquisti di beni fino ad euro 200.000 e per le prestazioni di servizi ricevute fino ad euro 100.000, la presentazione del modello è facoltativa.

Aggiornamento software Intraweb

Nel mese di febbraio l’Agenzia delle Dogane provvederà ad aggiornare il software Intraweb per la predisposizione dei modelli Intrastat dell’anno 2021.
Si raccomanda di procedere al download del nuovo software accedendo al sito dell’Agenzia delle Dogane, di effettuare il backup dei dati dalla precedente versione e il restore all’interno della nuova.

Dichiarazione d'intento: modalità di presentazione in dogana

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38 del 2015, ha ammesso la presentazione di un’unica dichiarazione di intento in dogana con riferimento a più operazioni di importazione, compilando il campo 2 del modello, “operazioni fino a concorrenza di euro”. L’ammontare ivi indicato potrà anche essere superiore al plafond disponibile, posto che ciò che rileva ai fini sanzionatori non è l’ammontare dichiarato, bensì l’effettivo utilizzo del plafond che deve essere attentamente monitorato dal contribuente.

Conservazione fatture elettroniche 2019

Si ricorda che la conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e quindi, per le fatture emesse e ricevute nel 2019, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 10 marzo 2021.

Spid: obbligo dal 30 settembre 2021

Il Decreto Semplificazioni del luglio scorso, convertito in legge l’11 settembre 2020, prevede che dal il 28 febbraio 2021 non vengano più rilasciate le vecchie credenziali Inps o Fisconline, ma che si possa accreditarsi ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Resta ferma la possibilità di utilizzare le credenziali già rilasciate in precedenza fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Bonus casa: cessione del credito e sconto in fattura

Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità, per i contribuenti, di optare alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • per uno sconto sul corrispettivo dovuto;
  • per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti.

Questa possibilità è riservata ai contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese riconducibili ai seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, Tuir);
  • efficienza energetica (articolo 14 D.L. 63/2013; articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020);
  • adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013; articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir; articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16- ter D.L. 63/2013; articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020).

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In alternativa alla detrazione in dichiarazione o allo sconto in fattura, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito, i quali potranno utilizzarlo in compensazione con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta.
L’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere comunicato dal beneficiario della detrazione o da suo intermediario all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello. La comunicazione dovrà essere inviata in via telematica non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Il mancato o tardivo invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
I cessionari e i fornitori potranno utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione in F24, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario; quindi, ad esempio, nel caso di ristrutturazioni edilizie “normali” eseguite nel 2020 con contestuale sconto in fattura, il credito d’imposta sarà ripartito in 10 anni.
È possibile iniziare a compensare tale credito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
I cessionari e i fornitori sono tenuti a confermare preventivamente l’esercizio dell’opzione, tramite le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Fisconline/Entratel, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
Si ricorda che, in alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari o i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.

Istituti i codici tributo bonus casa

Con la risoluzione 85/E del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti relativi alle detrazioni sulla casa cedute e agli sconti praticati. In particolare, i nuovi codici sono i seguenti:

  • “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

Il codice tributo sarà indicato nella sezione “Erario”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 dovrà essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito.
Si precisa che per poter compensare l’importo è necessario confermare l’esercizio dell’opzione tramite la piattaforma telematica.

Istituiti i codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta investimenti

Con risoluzione del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta investimenti beni strumentali.

Per gli investimenti effettuati nell’anno 2020 i codici tributo sono:

  • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
  • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
  • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

Per gli investimenti effettuati nell’anno 2021 i codici tributo sono:

  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Istituito il codice tributo bonus adeguamento ambienti di lavoro

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 D.I. 19 maggio 2020 n. 34 con la risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6918“.

Lotteria degli scontrini

Il 1° febbraio 2021 ha preso il via la lotteria degli scontrini, che consente di partecipare all’assegnazione di premi in denaro esentasse, a fronte di acquisti pagati con mezzi elettronici. La prima estrazione è fissata all’11 marzo 2021. Per partecipare il consumatore deve possedere il codice lotteria che potrà ottenere collegandosi al sito lotteriadegliscontrini.gov.it. Il “codice lotteria” risulta necessario all’operazione d’acquisto per assicurare la partecipazione alle estrazioni. La proroga al 1° aprile 2021 per l’adeguamento dei registratori di cassa al nuovo tracciato telematico crea, tuttavia, un disallineamento che preclude l’effettività della lotteria in questo periodo transitorio. Consigliamo di contattare il tecnico del registratore telematico al fine dell’opportuna configurazione, oltre ad abilitare il tasto adibito a specificare che il pagamento è avvenuto in modalità elettroniche.

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