Rottamazione dei ruoli 2017

9 Novembre 2017di Anna Carollo0
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Il Decreto Legge n. 148/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 242/2017 introduce importanti novità in relazione alla rottamazione dei ruoli.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2017. L’art. 1 del Decreto Legge introduce, innanzitutto, la definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. L’adesione comporta il pagamento dell’importo residuo del debito senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Per le cartelle di pagamento relative a multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste per legge.

Per aderire alla rottamazione dei ruoli 2017, il contribuente dovrà presentare, entro il 15 maggio 2018 apposita richiesta utilizzando il modulo DA-2017 scaricabile dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Il modello, debitamente compilato e accompagnato dalla copia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante in caso di società, può essere inviato a mezzo Pec all’indirizzo [email protected] oppure, in alternativa, consegnato allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Entro il 30 giugno 2018 l’ente invierà al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi da versare e i bollettini di pagamento sulla base del piano di rate indicate sul modulo DA-2017. Il D.l. 148/2017 prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione o fino a cinque rate di pari importo con scadenza luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

NUOVA POSSIBILITA’ PER I RESPINTI. Il D.l. 148/2017 introduce, inoltre, la possibilità di accedere alla rottamazione anche ai contribuenti che si sono visti respingere la relativa domanda perché alla data del 31 dicembre 2016 non erano in regola con il pagamento delle rate. I contribuenti interessati dovranno presentare, entro il 31 dicembre 2017 apposita domanda su modello DA-R, anch’esso scaricabile dal sito dell’agenzia entrate riscossione, con le modalità sopra descritte.

L’Agenzia Entrate Riscossione dovrà inviare ai richiedenti: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione contenete gli importi delle rate non pagate relative ai piani di rateazioni precedentemente in essere, le quali dovranno essere versate entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per effetto della rottamazione dei ruoli e le relative scadenze. Il pagamento potrà avvenire fino ad un massimo di tre rate di pari importo con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

PROROGA AL 30 NOVEMBRE 2017. L’art. 1 del Decreto legge n. 148/2017 stabilisce, infine, che i contribuenti che non hanno pagato le rate previste con la precedente rottamazione dei ruoli (D. L n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016) possono rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando senza ulteriori addebiti gli importi scaduti entro il prossimo 30 novembre 2017. Tale disposizione opera naturalmente, senza necessità di ulteriore presentazione di domande. Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare il bollettino Rav specifico relativo alla rata di riferimento, ricevuto insieme alla “Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di adesione alla definizione agevolata.

Coloro che invece hanno pagato in ritardo le prime due rate in scadenza a luglio e settembre rientrano con il decreto legge n. 148/2017 nei benefici previsti dalla Definizione agevolata e dovranno rispettare le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto al momento dell’adesione alla definizione agevolata.

Nulla è cambiato rispetto ai termini di pagamento delle eventuali rate in scadenza il 30 aprile 2018 e il 30 settembre 2018.

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