Mancata presentazione della comunicazione preventiva bonus 4.0

17 Aprile 2025di Giovanna Pravato

Come ormai noto, secondo quanto disposto dal D.L. 39/2024, le imprese sono tenute a comunicare, per gli investimenti realizzati dal 30 marzo 2024, preventivamente e consuntivamente l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare.

Il modello di comunicazione dovrà essere trasmesso in modalità telematica al Ministero delle imprese e del made in Italy:

  1. in via preventiva dall’impresa, al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che intende effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
  2. in via consuntiva al momento di completamento degli investimenti, con la finalità di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

La possibilità di compensare i crediti relativi agli investimenti in beni strumentali 4.0 è subordinata alle suddette comunicazioni.

Ma cosa accade se viene omessa la comunicazione preventiva?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la risposta a interpello n. 260 del 16 dicembre 2024.

Nel caso specifico, un’impresa aveva dimenticato di presentare la comunicazione preventiva e ha quindi chiesto, con interpello, se fosse possibile presentare solo la comunicazione di completamento, applicando l’istituto della remissione in bonis. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 in poi, è necessario presentare entrambe le comunicazioni. Al contempo però ha chiarito che le comunicazioni non devono essere effettuate entro un termine perentorio a pena di decadenza; esse, infatti, non influenzano la maturazione del diritto di credito, ma solo la sua fruizione in compensazione. Pertanto, la comunicazione preventiva è un adempimento prodromico alla comunicazione di completamento ed entrambe sono necessarie per la fruizione del credito.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate non ritiene valida la soluzione di presentare solo la comunicazione a consuntivo: per fruire del credito, quindi, è indispensabile presentare prima la comunicazione preventiva e poi quella di completamento, senza necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.