Circolare mensile | Gennaio 2026

12 Gennaio 2026

Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2026, n. 199 del 2025. Si illustrano di seguito le principali novità.

IRPEF: rimodulazione delle aliquote

La Legge di Bilancio 2026 conferma la riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e stabilisce l’applicazione delle seguenti aliquote IRPEF:

Reddito imponibile Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro 23%
da 28.001 a 50.000 euro 33%
da 50.001 euro 43%

Estesi i limiti per la fruibilità del regime forfetario

In relazione al regime forfetario di cui alla L.190/2014, la Legge di Bilancio stabilisce l’estensione, anche per l’anno 2026, dell’innalzamento, da 30.000 a 35.000 euro, del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti per l’accesso e la permanenza nel medesimo da parte di imprenditori individuali e lavoratori autonomi.

Rottamazione-quinquies

La Legge di Bilancio 2026 introduce la rottamazione-quinquies, riguardante i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, limitatamente a imposte derivanti da liquidazione automatica e controllo formale (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973, artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), contributi INPS dichiarati ma non versati e sanzioni per violazioni del Codice della strada (limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni). Il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione, restando dovute le somme a titolo di capitale. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, con comunicazione di liquidazione entro il 30 giugno e pagamento, in unica soluzione o prima rata, entro il 31 luglio 2026. È ammessa la dilazione fino a 54 rate con tasso di interesse annuo del 3%, con decadenza in caso di omesso pagamento dell’unica rata, dell’ultima rata o di due rate anche non consecutive. Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (rottamazione-ter e rottamazione-quater), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova rottamazione.

Abbassamento della soglia per il divieto di compensazione

La Legge di Bilancio 2026 abbassa la soglia, da 100.000 a 50.000 euro, che fa scattare il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito di imposta. Tale divieto non opera se risulta in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo e viene presentata una domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per le eccedenze. La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026, dovendo fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento.
La manovra 2026 archivia il divieto generalizzato di compensare i crediti di imposta con i debiti contributivi previdenziali INPS e premi INAIL. Tale previsione, che avrebbe inciso in modo strutturale sulla gestione finanziaria delle imprese, è stata espunta dal testo definitivo, lasciando inalterato il quadro attuale delle compensazioni “orizzontali”.

Nuova disciplina dell'iperammortamento

Viene reintrodotto l’iperammortamento, la cui fruizione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028. L’agevolazione, riservata ai titolari di reddito d’impresa che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive nazionali e ricompresi negli elenchi allegati alla Legge di Bilancio, prevede una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini del calcolo dell’ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, con aliquote decrescenti: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% oltre 10 milioni. Eliminata la premialità inizialmente prevista per investimenti green, la misura si concentra su beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica, inclusi sistemi di intelligenza artificiale, cybersecurity e infrastrutture HPC, subordinando l’agevolazione all’origine “Made in UE”. L’accesso richiede comunicazioni telematiche tramite piattaforma GSE e il rispetto delle normative di sicurezza e contributive. La cumulabilità con altre agevolazioni è ammessa a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al superamento del costo sostenuto.

Assegnazione beni ai soci

La Legge di Bilancio riapre i termini per l’assegnazione agevolata dei beni (immobili, purché non strumentali per destinazione, e mobili registrati non strumentali) ai soci e la trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni realizzate entro il 30.09.2026 e si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.09.2026 e per il restante 40% entro il 30.11.2026.
In tema di imposte indirette, è prevista la riduzione alla metà dell’aliquota dell’im­posta di registro proporzionale, mentre le imposte catastale e ipotecaria sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata dei beni dell'imprenditore individuale

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di far transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31.10.2025, sia alla data dell’1.01.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Tali immobili devono risultare posseduti alle date del 31.10.2025 (data alla quale devono presentare anche il requisito di strumentalità) e del 1.01.2026.
Il regime agevolativo prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.01.2026 e il 05.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2027.

Bonus Edilizi: proroga delle aliquote

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle aliquote applicabili alle spese sostenute dal 1° gennaio 2026 relative ai principali bonus attualmente vigenti:

Bonus Riferimento normativo 2026 2027
Bonus ristrutturazione Art. 16-bis D.p.r. 917/86 Aliquote al 50% per le abitazioni principali e al 36% per gli altri immobili.

Massimale di spesa pari a 96.000 euro.

Aliquote al 36% per le abitazioni principali e al 30% per gli altri immobili.

Massimale di spesa pari a 96.000 euro.

Ecobonus e Sismabonus Art. 14 e 16 D.I. 63/2013 Aliquote al 50% per le abitazioni principali e al 36% per gli altri immobili. Aliquote al 36% per le abitazioni principali e al 30% per gli altri immobili.
Bonus Mobili Art. 16, c.2, D.I. 63/2013 Aliquote al 50%.

Massimale di spesa 5.000 euro

Non previsto

In riferimento alla proroga del Bonus Mobili, la Legge di Bilancio riconosce la suddetta detrazione anche per le spese sostenute nel 2026 ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio dal 1.01.2025 per i quali si beneficia della relativa detrazione.

Modifica alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

In materia di dividendi, di cui agli artt. 59 e 89 TUIR, viene mantenuto il regime di esclusione parziale per i soggetti imprenditori a condizione che la partecipazione detenuta sia almeno pari al 5%, ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Inoltre, in materia di plusvalenze, di cui all’art. 86 co. 4 TUIR, la disciplina subisce una ulteriore modifica. Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami di azienda. La scelta deve risultare da dichiarazione dei redditi; in caso di omissione, la plusvalenza concorrerà alla formazione del reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Affrancamento straordinario delle riserve

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. Possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Il versamento deve essere effettuato in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Contributo Sabatini: rifinanziamento

In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene incrementato lo stanziamento, nella misura di 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per l’anno 2027.

Detrazioni IRPEF per soggetti con reddito superiore a 200.000 euro

A partire dal periodo d’imposta 2026, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione fissa di 440 euro delle detrazioni spettanti per gli oneri detraibili al 19%. Restano escluse dalla riduzione:

  • le spese sanitarie ex art. 15, co. 1, lett. c) TUIR;
  • le erogazioni liberali ai partiti politici (detrazione al 26%);
  • i premi assicurativi contro eventi calamitosi (detrazione al 90%).

Ai fini della verifica della soglia dei 200.000 euro, il reddito complessivo va considerato al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, ma includendo:

  • redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca;
  • redditi di lavoro autonomo o d’impresa in regime forfetario;
  • mance assoggettate a imposta sostitutiva del 5%;
  • eccedenza ACE ancora utilizzabile.

Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, rileva il reddito effettivo e non quello concordato.
Dal 2026 occorrerà inoltre considerare le ulteriori regole di riordino delle detrazioni previste dagli artt. 16-ter e 15, co. 3-bis, TUIR, che introducono:

  • un sistema di calcolo delle detrazioni parametrato al reddito e al numero di figli a carico per contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro (in vigore dal 1° gennaio 2025);
  • la riduzione delle detrazioni ex art. 15 TUIR per redditi superiori a 120.000 euro, già applicabile dal 2020, con alcune eccezioni (spese sanitarie e interessi passivi sui mutui).

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra le imprese

Dal 2028 sarà introdotta una nuova ritenuta d’acconto sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio d’impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta sarà applicata al momento del pagamento delle fatture relative a transazioni B2B, restando escluse le operazioni B2C.
La ritenuta non si applicherà:

  • ai soggetti che, al momento del pagamento, risultano aderenti al concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo;
  • ai pagamenti già soggetti alla ritenuta dell’11% operata da banche e Poste Italiane sui bonifici relativi a spese detraibili.

L’aliquota sarà pari allo 0,5% per il 2028 e all’1% dal 2029. Le modalità operative saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta ZE S Unica Mezzogiorno: proroga al 2026

La Legge di Bilancio prevede la proroga, per gli anni 2026, 2027 e 2028, del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere emanato entro fine gennaio, saranno approvati gli specifici modelli di comunicazione da utilizzare e le relative modalità di trasmissione telematica.

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Dal 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 5 L. 448/2001) sarà aumentata dal 18% al 21%. Rimane invece invariata al 18% l’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili (art. 7 L. 448/2001).
Si ricorda che tali agevolazioni sono divenute strutturali dal 1° gennaio 2025. La nuova aliquota del 21% si applicherà alle rideterminazioni del valore delle partecipazioni con riferimento all’1° gennaio 2026, purché perfezionate entro il 30 novembre 2026.

Contributo sulle importazioni di modico valore

La Circolare 37/2025 dell’Agenzia delle Dogane e la Legge di Bilancio 2026 introducono un contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra UE. Il tributo, volto a coprire le spese amministrative doganali, si applica alle merci con valore dichiarato non superiore a 150 euro, a partire dal 1° gennaio 2026. L’onere riguarda transazioni B2C, B2B e spedizioni tra privati. Il contributo è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci. Per la liquidazione, in dichiarazione doganale è istituito il codice contributo “159”.

Buoni pasto elettronici: incremento della soglia di non imponibilità

La Legge di Bilancio 2026 incrementa da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito da lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Accesso agli incentivi automatizzati e contributivi: nuove regole dal codice degli incentivi

Il D.Lgs. 184/2025, noto come “Codice degli incentivi”, armonizza la disciplina delle agevolazioni alle imprese, chiarendo l’impatto dell’inadempimento dell’obbligo di polizza catastrofale previsto dalla L. 213/2023. In pratica, il provvedimento stabilisce che, dal 1° gennaio 2026, per gli incentivi contributivi e fiscali erogati senza istruttoria la stipula della polizza catastrofale non costituisce vincolo limitativo per l’accesso ai benefici. Invece, per gli incentivi che prevedono, per converso, lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni contro i rischi catastrofali è necessaria.

Proroga della detrazione IVA al 40% per veicoli aziendali fino al 2028

Con la decisione n. 2529 dell’8 dicembre 2025, il Consiglio dell’Unione europea ha esteso fino al 31 dicembre 2028 la deroga che consente all’Italia di limitare al 40% la detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati per fini professionali. Tale misura, introdotta per semplificare la riscossione dell’imposta e prevenire fenomeni di evasione, riguarda acquisti, importazioni, carburanti e servizi connessi ai veicoli. Restano esclusi dal limite i veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa, quelli oggetto dell’attività propria e quelli impiegati da agenti e rappresentanti di commercio.

Proroga al 2036 per il regime IVA nel Terzo Settore

Il nuovo decreto legislativo, approvato dal Governo lo scorso 20 novembre, rinvia al 1° gennaio 2036 la modifica del regime IVA per le operazioni rese dagli enti associativi verso soci e tesserati, che a partire da quella data saranno esenti. Per effetto di tale proroga l’attuale regime di esclusione Iva delle operazioni sopraindicate dovrà essere applicato per ulteriori dieci anni.

Tasso legale al 1,6%

Il tasso di interesse legale, a partire dal 1° gennaio 2026, è stabilito in misura pari al 1,6%, in luogo del precedente saggio del 2%.

Utilizzo in compensazione delle rate dei crediti d'imposta da bonus edilizi

Si ricorda che, per poter utilizzare in compensazione le rate dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi già acquisiti, è necessario effettuare la specifica opzione tramite la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate. Tale scelta è revocabile e può essere esercitata anche per le rate maturate negli anni successivi al 2026.
Si evidenzia inoltre che ogni rata annuale deve essere utilizzata in compensazione entro il relativo anno solare, altrimenti viene definitivamente persa.

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