Circolare mensile | Luglio 2025

11 Luglio 2025

Si avvisa la gentile clientela che lo Studio rimarrà chiuso nel periodo estivo dal 6 al 26 agosto 2025 compresi

Proroga pagamento imposte soggetti ISA

Con decreto del 12 giugno scorso è stata approvata la proroga al 21 luglio 2025 senza interessi, per i versamenti in scadenza il 30 giugno ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva.

La proroga è applicabile ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

– esercitano attività economiche per le quale sono stati approvati gli ISA;

– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569.

Sono comprese nella proroga anche le partite Iva in regime forfetario e in regime di vantaggio, oltre ai soci di società di persone, imprese familiari, associazioni e società di capitali che optano per il regime della trasparenza fiscale, le quali rispettano i requisiti sopra menzionati.

Non è prorogata la scadenza del 30 luglio 2025, con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento.

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2025 (entro il termine di 180 giorni) la scadenza per il versamento delle imposte sul reddito a saldo 2024 e primo acconto 2025, è il 31 luglio, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione. Ne consegue che la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2025.

 

Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre 2025

Con la circolare n. 127654 del 25 giugno scorso, il MIMIT proroga al 31 dicembre 2025 il termine per la comunicazione della PEC degli amministratori delle società costituite prima del 1° gennaio 2025, inizialmente fissato al 30 giugno. La motivazione riportata nella Circolare è legata alle criticità operative che si genererebbero in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, avendo ricevuto il Ministero da più parti l’auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola.

Comunicazioni 4.0 ed esaurimento risorse

A solo un giorno dall’apertura della piattaforma per l’invio delle comunicazioni relative al credito d’imposta 4.0 per investimenti 2025, il MIMIT ha comunicato il 18 giugno scorso l’esaurimento delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro (art. 1, co. 446, L. 207/2024). In particolare, è stato annunciato che “le risorse risultano ad oggi esaurite per gli investimenti non già comunicati con il precedente modello“.

Questa questione non riguarda le imprese che avevano trasmesso la comunicazione preventiva con il modello previsto dal DM 24 aprile 2024. È quindi fondamentale ripresentare le comunicazioni con i nuovi modelli entro il 17 luglio 2025. per mantenere l’ordine cronologico originario.

Per gli investimenti 4.0 dell’anno 2025 per i quali non era stata inviata la comunicazione con i vecchi modelli, è consigliabile procedere comunque alla presentazione delle comunicazioni. In caso di stanziamento di nuove risorse, sarà rilevante l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

Nuovo codice tributo 4.0 per l’anno 2025

Con la risoluzione n. 41/2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo7077” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta Transizione 4.0, relativo agli investimenti effettuati nel 2025. Il codice va utilizzato nel modello F24 a partire dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati da parte del MIMIT. Resta valido il codice “6936” per gli investimenti prenotati nel 2024.

Novità sulla tracciabilità delle spese di trasferta

Il nuovo D.L. 84/2025, cd. D.l. fiscale, pubblicato in G.U. il 17 giugno 2025, chiarisce che l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità e della non imponibilità riguarda solo le spese di trasferta sostenute nel territorio italiano. Le spese estere, quindi, non sono soggette a tale obbligo. La norma si applica sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi, e prevede che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili (bonifico, carte, ecc.).

Il DL 84/2025 ha confermato inoltre che, per i professionisti, le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio, trasporto) sostenute in Italia sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili. La norma si applica anche alle spese rimborsate a dipendenti o ad altri autonomi per incarichi conferiti. Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dal 18 giugno 2025.

Detrazioni bonus edilizi 2025: i chiarimenti della circolare AE

La circolare n. 8/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’aliquota maggiorata del 50% per il 2025 (e del 36% per il 2026-2027) si applica agli interventi su immobili adibiti ad abitazione principale, anche se realizzati su parti comuni condominiali. Al fine della fruizione della maggiore aliquota l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.

L’Agenzia Entrate scrive, inoltre, che l’agevolazione spetta solo ai titolari di diritti reali sull’immobile (proprietà, usufrutto, ecc.) e non ai familiari conviventi o detentori. La condizione deve sussistere all’inizio dei lavori.

Comunicazione TS: cadenza annuale dal 2025

Dal 2025, l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avverrà con cadenza annuale, superando la precedente periodicità semestrale. La scadenza esatta sarà definita con apposito decreto, ma si presume che sarà fissata al 31 gennaio dell’anno successivo. L’obbligo riguarda tutti i soggetti già tenuti alla trasmissione, con esclusione delle spese veterinarie, che mantengono la scadenza del 16 marzo.

Istanza per rimborso o compensazione iva trimestrale

Il 31 luglio 2025 scade il termine per la presentazione della richiesta di compensazione o rimborso del credito Iva formato nel secondo trimestre dell’anno.

Si ricorda che per la richiesta di compensazione di crediti Iva trimestrali, che progressivamente superano l’importo di 5.000 euro, è necessaria l’apposizione del visto di conformità del professionista.

L’apposizione del visto di conformità o rilascio della garanzia patrimoniale non è, invece, necessaria per ottenere il rimborso delle eccedenze di credito Iva di importo annuale inferiore o pari ad euro 30.000.

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