La regolarizzazione dell’indebito utilizzo del plafond all’importazione

21 Febbraio 2025di Anna Carollo

L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 prevede la sanzione del settanta per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo, per chi beneficia della facoltà di acquistare o importare con dichiarazione di intento oltre il limite consentito.

Con la sentenza n. 25318 del 28 agosto 2023, la Corte di Cassazione si è occupata della regolarizzazione dell’indebito utilizzo del plafond all’importazione.

Innanzitutto, ci si era chiesti se fosse applicabile all’ipotesi suddetta l’esimente di cui all’art. 20, comma 4, Legge 449/1997, il quale prevede l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative nell’ipotesi in cui la revisione dell’accertamento doganale scaturisca da un’istanza di parte. L’avvocatura Generale dello Stato, interpellata sul tema, ha affermato che l’indebito utilizzo del plafond, siccome soggetto a procedura di rettifica della dichiarazione doganale e non a revisione dell’accertamento, non può determinare, in caso di spontanea autodenuncia dell’operatore, l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 20, comma 4, L. 449/97 sopra citata.

La Cassazione, quindi, con la sentenza citata ammette l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso all’indebito utilizzo del plafond all’importazione, precisando che devono essere corrisposte anche le sanzioni e gli interessi.

Inoltre, con nota n. 3821/98, l’Agenzia delle Dogane si esprime in relazione alla competenza degli Uffici, affermando che l’Agenzia delle Entrate è competente ad irrogare le sanzioni per gli acquisti di beni (quindi cliente-fornitore soggetti passivi), mentre l’Agenzia delle Dogane applica le sanzioni nel caso in cui il plafond sia stato illegittimamente speso per effettuare importazioni.

In conclusione, l’irregolarità sarà sanata, previa istanza di parte, con il pagamento dell’imposta, sanzioni ridotte mediante l’istituto del ravvedimento operoso e interessi alla Dogana presso il quale si è commessa la violazione. Con la procedura di rettifica doganale e il contestuale versamento dell’indebito mediante bonifico, l’irregolarità risulterà sanata.