Cartelle di pagamento in 84 rate dal 1° gennaio
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2025 per le cartelle di pagamento recanti somme al ruolo pari o inferiori a 120.000 euro, è possibile richiedere la rateazione fino a 84 rate, in luogo delle precedenti 72, con istanza semplice, ovvero priva di documenti che attestino la situazione di difficoltà, dichiarando di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Definizione degli avvisi bonari entro 60 giorni dal 1° gennaio
A partire dal 1° gennaio 2025 il termine per il pagamento degli avvisi di irregolarità di cui agli artt. 36-bis D.p.r. 600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72, e degli avvisi per controlli formali di cui all’art. 36-ter D.p.r. 600/73 passa da 30 a 60 giorni dalla notifica.
Per gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario il termine per la definizione è di 90 giorni a decorrere dalla data di notifica degli stessi. Infine, è confermato il termine di 30 giorni per il pagamento delle imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
Riaddebito analitico al committente per i professionisti: novità dal 1° gennaio
Il D.Lgs. n.192/2024, pubblicato in G.U. lo scorso 16 dicembre, ha modificato l’art. 54 Tuir stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute dai soggetti esercenti arti o professioni per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non costituiscono più compensi e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Per effetto del nuovo art. 54-ter Tuir, le spese analiticamente riaddebitate al committente non saranno deducibili per il professionista.
Dal 1° gennaio 2025 i rimborsi analitici riaddebitati al committente, quindi, non sono soggetti a ritenuta d’acconto, in quanto non rientrano nella definizione di compenso. Essi saranno assoggettati ad IVA, se le spese sostenute dal professionista non sono effettuate in nome e per conto del committente, per le quali, quindi, non può trovare applicazione l’art. 15 del D.P.R. 633/1972.
La nuova disciplina sembra non trovare applicazione per i professionisti in regime forfettario.
Contributi INPS: “Ravvedimento operoso”
Il D.L. 19/2024, ha introdotto, per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso al fine di sanare le omissioni contributive.
Premesso che la sanzione, in caso di mancato o tardivo versamento, è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) più la maggiorazione del 5,5% ragguagliata ai giorni di ritardo, con il pagamento spontaneo in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge non trova applicazione la maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Rimane invece invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva.
Reverse charge nei contratti di appalto per servizi logistici
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il meccanismo di inversione contabile per le prestazioni di servizi negli appalti di servizi di logistica. L’applicazione è tuttavia subordinata all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea. In particolare, il reverse charge si applicherebbe tra l’impresa di logistica, in qualità di appaltante, e l’impresa dello stesso settore, in qualità di subappaltatrice.
In via transitoria, in attesa del rilascio dell’autorizzazione da parte della UE, si prevede che, per un periodo di tre anni, il prestatore e il committente possano optare per un regime opzionale, per effetto del quale il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese viene effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale resta solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Nuovi registri di carico e scarico rifiuti dal 13 febbraio
A partire dal 13 febbraio 2025 è previsto l’obbligo di utilizzare i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico, di cui all’allegato 1 del D.M. 59/2023 da compilare secondo le istruzioni del D.D. 251/2023. Non sarà infatti più possibile, a decorrere dalla stessa data, utilizzare i registri attualmente in uso, anche se questi risultano già vidimati.
I nuovi modelli dovranno essere tenuti da tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro, ai sensi del D.lgs. 152/2006, anche se non iscritti al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in modalità diverse in base all’obbligo di iscrizione o meno al Registro.
In particolare, dovranno essere utilizzati:
- registri di carico e scarico tenuti digitalmente e FIR vidimati digitalmente per produttori e gestori di rifiuti iscritti al RENTRI;
- il nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo, vidimato presso la Camera di Commercio, e FIR vidimati digitalmente sul portale RENTRI, per produttori non iscritti al RENTRI. I nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico da vidimare, in formato A4, possono essere liberamente generati e scaricati sotto forma di file.pdf dal seguente indirizzo: https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it. I file, una volta scaricati, devono essere vidimati al costo di € 25,00 a libro da pagarsi presso gli sportelli con modalità tracciate (bancomat o carta di credito) o con avviso PagoPA; non è ammesso il pagamento in contanti.
Pertanto, al fine dell’assolvimento del suddetto obbligo è necessario vidimare i nuovi registri entro il prossimo 13 febbraio.
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo dei termini entro i quali sarà obbligatario iscriversi al RENTRI e di conseguenza tenere il nuovo registro previsto per gli operatori iscritti.
Soggetti | Numero dipendenti | Termine di iscrizione |
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi | più di 50 | entro il 13 febbraio 2025 |
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi | con più di 10 e fino a 50 | a partire dal 15 giugno ed entro il 14 agosto 2025 |
enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi | Fino a 10 dipendenti | a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa | qualsiasi | a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
INPS gestione separata: aliquote contributive anno 2025
Le aliquote di contribuzione alla Gestione separata INPS per il 2025 sono così determinate:
Liberi Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie |
26,07%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0.35 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie |
35,03%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 1,31 DIS-COLL) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria |
24 % |
Le aliquote previste si rendono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2025 è pari ad euro 120.607.
Il minimale per l’accredito contributivo si determina applicando le aliquote della Gestione separata al minimale di reddito pari, nel 2025, a 18.555 euro. Ne consegue che, nell’anno corrente, detto valore è pari a:
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 18.555 | 24% | € 4.453,20 |
€ 18.555 | 26,07 % | € 4.837,29 |
€ 18.555 | 33,72 % | € 6.256,75 |
€ 18.555 | 35,03 % | € 6.499,82 |
Enasarco: aliquote contributive
Segnaliamo che dal 1° gennaio 2025 l’aliquota contributiva Enasarco è confermata al 17,00%: 8,50% a carico dell’agente e 8,50% a carico della ditta mandante.
Rimane invariato anche il sistema di aliquota ridotta per agevolare i giovani agenti:
– 1° anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività: 11%;
– 2° anno solare: 9%;
– 3° anno solare: 7%.
Tassa annuale vidimazione 2025
Entro il 17 marzo 2025 le società di capitali (Spa e Srl) dovranno versare la tassa annuale sulle vidimazioni dei libri sociali pari ad € 309,87 se il capitale sociale al 1° gennaio 2025 non supera € 516.456,90 ed € 516,46 in caso contrario. Le deleghe per il versamento Vi saranno tempestivamente inviate dal nostro Studio.
Verifica periodicità elenchi Intrastat 2025
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per la verifica della periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat:
In caso di superamento di una delle suddette soglie, la presentazione degli elenchi con periodicità mensile decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento. In questo caso, nell’elenco trimestrale presentato prima del superamento della soglia dovrà essere barrata l’apposita casella (“primo mese del trimestre” o “primi due mesi del trimestre”).
Aggiornamento software Intraweb
Nel mese di febbraio l’Agenzia delle Dogane provvederà ad aggiornare il software Intraweb per la predisposizione dei modelli Intrastat dell’anno 2025.
Si raccomanda di procedere al download del nuovo software accedendo al sito dell’Agenzia delle Dogane, di effettuare il backup dei dati dalla precedente versione e il restore all’interno della nuova.