Deducibilità perdite su crediti

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Capita spesso di chiedersi se e quando siano deducibili le perdite su crediti derivanti dal fallimento (o altre procedure concorsuali) del soggetto debitore, vale a dire il “momento di deducibilità”.

Ebbene, la seconda parte dell’art. 101, comma 5 del TUIR stabilisce che “le perdite su crediti sono deducibili (…) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (…)

Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.

Trattando il tema dell’individuazione del momento di deducibilità, soprattutto in relazione ai fallimenti che avvengono a cavallo d’anno, può capitare di trovarsi di fronte a situazioni dubbiose, circa l’anno di competenza per procedere alla deduzione di tali perdite.

In questo caso, bisogna porre attenzione all’art. 16 Legge Fallimentare, che stabilisce all’ultimo comma che “La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma”.

Ecco dunque la soluzione del caso sottoposto a trattazione. Il momento utile per procedere alla deduzione delle perdite su crediti da fallimento, coincide con la data in cui è resa pubblica la sentenza dichiarativa del giudice fallimentare, vale a dire la data della pubblicazione, che avviene tramite il deposito della stessa presso la cancelleria.