Stampa dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici

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A seguito della modifica introdotta dal DL 34/2019 non è più obbligatorio stampare i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici se non in sede di accesso, ispezione o verifica dell’Autorità Finanziaria.

 

Ai sensi del DL 357/94 la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici deve essere effettuata entro 3 mesi dal termine della presentazione della Dichiarazione dei Redditi; pertanto, il termine per la stampa dei libri contabili relativi al 2019, scade il prossimo 2.03.2020.

La deroga introdotta dal DL 34/2019 permette di non provvedere alla stampa dei registri se non su richiesta delle Autorità competenti in sede di accesso, ispezione o verifica. Coloro che aggiornano e tengono regolarmente i libri contabili elettronici e non li trascrivono su carta non sono sanzionabili secondo la nuova normativa 2019.

Rimane una questione aperta: il pagamento dell’imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari tenuti con strumenti informatici. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, visti i mancati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha consigliato di assolvere comunque l’imposta di bollo dovuta sulla base del numero delle registrazioni (ogni 2.500) tramite modello F24 con codice tributo 2501. Tale versamento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ricordiamo che la tenuta su supporto cartaceo invece comporta il pagamento dell’imposta di bollo, ogni 100 pagine, per un importo pari ad euro 16 per le società di capitali oppure euro 32 per le ditta individuali e le società di persone.

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