Soppressione di Equitalia e rottamazione delle cartelle

3 Novembre 2016di Anna Carollo0
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Il D.l. n. 193 pubblicato in G.U. il 22.10.2016 reca misure fiscali urgenti, anticipando la manovra 2017. In particolare, è prevista la soppressione di Equitalia a fra data dal 1° luglio 2017 con nascita della nuova “Agenzia delle Entrate Riscossione” e la cd. rottamazione dei ruoli.

In particolare, viene prevista la possibilità di presentare apposita istanza all’ente di riscossione entro il 22.01.2017 e richiedere l’estinzione del debito corrispondente a sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
A seguito di presentazione dell’istanza, l’ente di riscossione non potrà avviare nuove procedure esecutive e cautelari, oltre a proseguire quelle già avviate.

L’importo richiesto a seguito di “rottamazione” sarà costituito quindi da:
1) somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
2) interessi per ritardata iscrizione al ruolo;
3) aggio calcolato però sul debito ridotto;
4) spese per procedure esecutive;
5) spese di notifica.

La richiesta potrà riguardare esclusivamente i ruoli affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015.

Chi ha già in corso una dilazione con Equitalia potrà accedere alla rottamazione, a condizione però che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 siano regolarmente pagate. Non saranno comunque restituite le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Il D.l. esclude esplicitamente dalla sanatoria i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, recupero aiuti di Stato, crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, ammende e sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Come già anticipato, l’istanza andrà presentata all’ente entro il 22/01/2017, con apposito modulo che sarà reso disponibile entro l’8.11.2016.
Entro il 22.04.2017 l’ente della riscossione comunicherà l’importo del debito “revisionato”, oltre alla scadenza delle rate (fino a quattro). Le prime due rate saranno ciascuna pari a un terzo del debito “revisionato” e la terza e la quarta rata saranno ciascuna pari ad un sesto. La scadenza della terza rata non potrà superare il 15.12.2017 e quella della quarta il 15.03.2018. Nulla viene detto in merito alla data di scadenza delle prime due rate.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell’importo o di una rata, la definizione non produrrà effetti e i versamenti già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto.

Dalle prime simulazioni, possiamo affermare che la rottamazione dei ruoli appare essere conveniente per quei contribuenti con cartelle datate mai pagate e rateizzate, potendo eliminare totalmente gli interessi di mora. Tuttavia, riteniamo che lo sforzo fatto dal Governo non sia sufficiente: difficile infatti per un contribuente già in difficoltà finanziarie e con debiti al ruolo riuscire a pagare il suo debito in sole quattro rate – tra l’altro le prime due di carico importante e per molti insostenibile – per di più senza conoscerne a priori la scadenza.

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