Prove documentali cessioni intra-UE: utile raccogliere la dichiarazione ricevimento merce

2 Aprile 2021di Valeria Rossi

Dal 1.01.2020 è in vigore la nuova disciplina relativa alla prova di trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie con lo scopo di adeguarsi a quanto previsto nel Regolamento UE 2018/1912 art. 45-bis.

La vendita, per poter essere qualificabile come operazione non imponibile, deve essere a titolo oneroso, avvenire tra soggetti passivi d’imposta e comportare il trasferimento della merce tra due Paesi UE.

Costituiscono requisiti formali e, se presenti, sono fonte di prova della cessione intracomunitaria:

  • l’indicazione in fattura del numero di iscrizione al VIES del cliente UE;
  • la presentazione dei modelli Intrastat (obbligatoria al superamento di determinati limiti);
  • la raccolta di altra documentazione volta a provare l’effettiva consegna della merce in altro paese UE.

La società cedente dovrà implementare una procedura per la conservazione dei documenti utili ad attestare la movimentazione della merce in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate (per l’elenco completo dei documenti di prova da raccogliere si veda la nostra Circolare di dicembre 2019).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta all’interpello n. 100/2019, che in caso di impossibilità di ottenere il CMR completo della firma del cessionario, potrebbe essere utile farsi rilasciare dal cliente una dichiarazione di ricevimento merce (di cui si fornisce un fax-simile) da conservare unitamente alla seguente documentazione: fattura di vendita emessa verso il cliente Ue, elenchi Intrastat, rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce, copia del contratto o dell’ordine di vendita e degli accordi presi per corrispondenza, CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 141/E/2021, richiamando la precedente circolare 12/E/2020 ha chiarito che “in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria”.