Profili IVA dei beni in conto visione

Nei rapporti commerciali può esservi l’esigenza di inviare beni in “conto visione” ad un cliente stabilito in un paese estero (Ue oppure extra-Ue).

Nel caso vi sia la necessità di inviare i beni in un Paese Ue si dovrà procedere all’emissione di un DDT con apposita causale, ad esempio “beni spediti in conto visione”.

L’operazione non rientra tra le cessioni intracomunitarie, in quanto carente del requisito dell’onerosità, e non concorre alla formazione del plafond. L’operazione risulterà perfezionata quando si verificherà l’effettivo momento traslativo della proprietà, attestato dalla fatturazione, e comunque non oltre un anno dall’avvenuto trasferimento del bene.

A norma dell’art. 50 comma 5 del D.L 331/1993, l’operazione di trasferimento del bene in “conto visione” dovrà essere annotata in un apposito registro per poi essere stornata al momento dell’effettiva vendita o della restituzione del bene, qualora la cessione non si perfezionasse.

In caso di opzione per l’acquisto da parte del cliente l’impresa italiana dovrà fatturare la cessione ai sensi dell’art. 41 D.l. 331/93. L’’operazione diverrà oggetto di comunicazione Intrastat al momento dell’avvenuta cessione e fatturazione. L’operazione si considererà comunque effettuata, con obbligo di comunicazione Intrastat, una volta decorso il termine annuale senza che sia avvenuta la riconsegna del bene.

Nel caso vi sia l’esigenza di inviare i beni in un Paese Extra-Ue, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui si perfeziona l’accordo di acquisto del bene. Decorso un anno dall’atto di consegna del bene in conto prova/visione, la cessione si considera comunque effettuata.

In prima battuta, si configurerà un’esportazione doganale definitiva senza il passaggio della proprietà.  In alternativa, è possibile configurare l’operazione come esportazione temporanea. L’operazione dovrà essere dichiarata in dogana con una fattura pro-forma recante l’indicazione del valore dei beni e la dicitura “invio in c/visione”. Tale documento non deve riportare riferimenti alla norma Iva in quanto trattasi di un’operazione non rilevante fiscalmente e la movimentazione dei beni non concorre alla formazione del plafond.

Tali documenti devono essere conservati a norma dell’art. 2219 c.c. come normale corrispondenza commerciale e, al fine di vincere la presunzione di cessione, sarà necessario il carico dei beni in un apposito registro riportando, per ciascuna annotazione, gli estremi del documento di esportazione.

In caso di opzione per l’acquisto da parte del cliente, ovvero decorso un anno dall’invio dei beni, l’impresa italiana dovrà fatturare la cessione quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-bis D.P.R 633/1972 e scaricare il registro precedentemente compilato.

Qualora vi fosse, invece, la restituzione dei beni entro l’anno, si determina una reimportazione in franchigia dei beni precedentemente esportati, scaricando il registro, ai sensi dell’art. 68 c.1 lett. d) D.P.R. 633/1972.