Per la detrazione Iva è necessaria la ricezione della fattura

24 Settembre 2018di Alberto Pegoraro0

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva nasce al momento della ricezione/possesso della fattura, sia cartacea sia elettronica e dall’esigibilità dell’imposta.

Per quanto riguarda la fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate ha affermato, nel Provvedimento del 30.04.2018, che il documento si intende ricevuto quando il Sistema di Interscambio (SDI) ha recapitato lo stesso all’indirizzo PEC o all’indirizzo identificativo del destinatario comunicato dal cliente ovvero alla data di visione, quando il recapito della fattura non sia riuscito.

Nel secondo caso lo SDI comunica al cedente/prestatore la mancata consegna della fattura e provvede a rendere disponibile la stessa nell’area riservata del cliente nella sezione “fatture e corrispettivi”. Il cedente ha l’obbligo di comunicare la presenza della fattura al committente, eventualmente inviando la stessa in formato analogico.

Poiché la data di effettivo recapito o di presa visione è un dato ufficialmente certificato, il ricevente la fattura, stando al tenore letterale della norma, potrebbe portare in detrazione l’imposta solo a partire dal mese in cui ha ufficialmente ricevuto la fattura elettronica. Ebbene, in presenza di problemi tecnici o a causa dei 5 giorni riservati allo SDI per il controllo dei documenti ricevuti è possibile che una fattura inviata a fine mese comporti l’esigibilità dell’imposta per il cedente/prestatore nel mese precedente rispetto il diritto di detrazione dell’imposta spettante al cessionario/committente che riceve la fattura nel mese successivo.

Alla luce di ciò si attende al più presto un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di rendere omogenei temporalmente l’esigibilità e il diritto alla detrazione dell’imposta.

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