Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

18 Ottobre 2018di Anna Carollo0

Con l’entrata in vigore della fattura elettronica dal 1.01.2019, l’imposta di bollo su tali documenti dovrà essere assolta in modo virtuale.

Ai sensi del D.P.R. 642/1972 l’imposta di bollo, della misura di 2 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro, dovrà essere applicata qualora le fatture si riferiscano a:

  • operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972);
  • operazioni non imponibili (art. 72, art. 9, art. 8 bis, art. 8 lett. c) D.P.R. 633/72);
  • operazioni escluse dalla base imponibile Iva (art. 2, artt. da 7-bis a 7-septies, compreso 7-ter, art. 15 D.P.R. 633/72);
  • cessioni in regime dei minimi (D.L. 98/2011) e in regime forfettario (L. 190/2014).

Le fatture elettroniche di cui all’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (reverse charge) e le fatture art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (split payment) non sono, invece, soggette all’imposta di bollo poiché originariamente assoggettate ad Iva, il cui assolvimento avviene dall’acquirente. Sono inoltre esenti da imposta di bollo le fatture emesse per l’esportazione di merci (art. 8 lett. a) e b) D.P.R. 633/72) e quelle relative alle cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93). Nel caso in cui la fattura contenga sia importi soggetti ad Iva sia importi non soggetti, l’imposta di bollo dovrà essere applicata se gli importi non soggetti sono superiori a 77,47 euro.

Le fatture elettroniche con obbligo di apposizione della marca da bollo dovranno contenere la dicitura: “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.06.2014”.

Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da richiedere all’Agenzia delle Entrate, come invece avviene attualmente per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture cartacee.

Il pagamento dell’imposta di bollo sarà cumulativo annuale, entro il 30 aprile dell’anno successivo, a mezzo F24.

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