Fondo patrimoniale salvo per i debiti di impresa

29 Marzo 2021di Alberto Pegoraro

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 2904 dell’8 febbraio 2021 ha sancito l’importante principio in base al quale i debiti contratti per l’esercizio d’impresa (o di una professione) non sono automaticamente contratti per sopperire ai bisogni della famiglia.

Nel caso concreto, un istituto di credito aveva avviato una procedura esecutiva nei confronti di un appartamento ed un garage costituiti in fondo patrimoniale dal socio di una società a responsabilità limitata, il quale aveva rilasciato alcune fideiussioni a favore dell’inadempiente società di cui era socio.

Sia il Tribunale di Pesaro che la Corte d’Appello di Ancona avevano dato ragione all’istituto di credito ma le due sentenze sono state ribaltate dalla Corte di Cassazione, la quale, pur ribadendo che l’onere probatorio è in capo al debitore che invochi l’applicabilità dell’art. 170 c.c., il quale deve dimostrare che il debito sorto è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore è consapevole di tale estraneità, chiarisce che l’esecuzione sui beni del fondo può aver luogo solo qualora «la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia».

Pur intendendo i “bisogni della famiglia” in senso lato, ricomprendendo anche tutte quelle esigenze volte «all’armonico sviluppo della famiglia», la Corte riporta come nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. Non è sufficiente, come operato dai giudici di grado inferiore, presumere che dall’attività d’impresa derivassero i mezzi di sostentamento del nucleo familiare per collegare le obbligazioni fideiussorie assunte in ambito societario all’ambito familiare. Tale collegamento deve essere dimostrato e deve operare «direttamente ed automaticamente», non rispondendo all’id quod plerumque accidit che il professionista o l’imprenditore nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale di norma assuma debiti «non già al fine del relativo espletamento quanto bensì per direttamente e immediatamente sopperire ai bisogni della famiglia».