FE: punti critici irrisolti a due mesi dall’avvio

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(*) Contributo pubblicato sul numero di febbraio 2019 di “Aspettando l’Unione” – Ugdcec di Vicenza

Sono trascorsi quasi due mesi dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica e lo scoglio della prima liquidazione iva, almeno per i contribuenti mensili, è stato superato. E’ quindi possibile fare un primo punto della situazione ed evidenziare alcuni punti critici nei cicli attivi e passivi di fatturazione che meritano particolare attenzione al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali in tema di fatturazione.

Sanzioni per omesso versamento iva. Nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione delle sanzioni in fase di prima applicazione della fatturazione elettronica riguarda solo la tardiva emissione della fattura e non l’omesso versamento iva che ne consegue. Invero si tratta di una violazione nei confronti della quale l’Ufficio non può irrogare sanzioni in quanto diretta conseguenza di una violazione prodromica (omessa o tardiva fatturazione) la cui sanzione assorbe il tardivo versamento del dovuto.

Mancata indicazione della partita iva in fattura. Alcune fatture relative ad utenze non sono state recapitate ai destinatari per la mancata indicazione della partita iva in fattura/bolletta. In particolare, mentre nella “copia di cortesia” della fattura venivano riportati correttamente codice fiscale e partita iva del soggetto passivo, nel file xml è stato erroneamente compilato solo il campo relativo al codice fiscale, con la conseguenza che la fattura risulta consultabile solo ed esclusivamente accedendo all’apposita sezione del portale “fatture e corrispettivi” denominata “Le tue FE messe a disposizione”. A questo proposito, risulta di fondamentale importanza il monitoraggio dell’area riservata al fine di verificare la presenza di fatture non correttamente recapitate, tenendo inoltre presente che per le fatture messe a disposizione, la fattura si considera ricevuta dal momento di presa visione e non dal momento in cui la fattura è stata resa disponibile. Rimane in ogni caso il problema dell’assenza di uno degli elementi obbligatori da indicare in fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, con la conseguenza che la fattura ricevuta dovrebbe considerarsi irregolare. Considerato l’importanza nazionale dei prestatori che hanno omesso l’indicazione della partita iva in fattura e di conseguenza l’elevato numero dei documenti coinvolti, è auspicabile una presa di posizione dell’Agenzia al riguardo.

Reverse-charge interno. La registrazione delle fatture di acquisto con applicazione del reverse-charge interno ha generato molta confusione fra gli operatori e i chiarimenti forniti in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate non hanno fatto che aumentarla. L’Agenzia infatti, oltre a richiamare una laboriosa procedura di predisposizione di ulteriore documentazione a supporto dell’avvenuta integrazione da allegare al documento, sembrerebbe suggerire di predisporre un ulteriore documento (c.d. autofattura) con l’integrazione dell’imposta da inviare allo Sdi. Non è invece stata avvalorata la soluzione prospettata da Assosoftware con la quale si riteneva sufficiente la corretta registrazione contabile del documento con l’integrazione dell’iva e la conservazione a norma del solo documento di acquisto originario, non integrato.

Natura transazione. Il campo relativo alla natura transazione ha riservato i maggiori problemi in questa prima fase di avvio della fatturazione elettronica, il più delle volte perché il corretto abbinamento fra “codici iva” e “natura della transazione” non è stato approntato a monte del ciclo attivo di fatturazione. Di conseguenza non è raro il caso di operazioni in “reverse-charge” addebitate con codice “N3” (non imponibili) piuttosto che spese anticipare ex. art. 15 indicate con codice “N2” (non soggette).

Tempi di consegna. Nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 n. 89757 veniva chiarito che “i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche”. Ebbene, i 5 giorni “garantiti” sono stati in alcuni casi “indicativi” in quanto le ricevute di avvenuta consegna sono state rese disponibili oltre il termine. A questo proposito è importante ricordare come il mancato rispetto dei 5 giorni non valga come “tacito” accoglimento della fattura elettronica ma è necessario continuare a monitorare lo stato delle fatture in attesa di consegna al fine di ottenere la ricevuta di avvenuto recapito. Si ricorda altresì che qualora la ricevuta non fosse resa disponibile entro il termine per la liquidazione dell’imposta, la fattura va fatta comunque confluire nella liquidazione di periodo, come se fosse stata regolarmente recapitata, eventualmente intervenendo manualmente in fase di registrazione.

Termini di emissione e di ricevimento. Molta confusione è stata fatta con riguardo ai termini di emissione delle fatture in questa prima fase di avvio e agli speculari termini di ricevimento delle fatture. Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni per omessa fatturazione non si applicano se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, quindi solitamente il giorno 16 del mese. Al contrario, per il ciclo passivo di fatturazione, è possibile far concorrere alla liquidazione iva di periodo i documenti ricevuti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il tutto con l’eccezione dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente per i quali non è previsto il criterio di ricevimento “allargato”.

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