Nel corso del convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino cui ha partecipato l’Agenzia delle Entrate sono emersi alcuni spunti di riflessione che tuttavia non sono ancora stati ufficializzati in un documento di prassi. Gli argomenti emersi erano in realtà già stati anticipati nel corso del convegno organizzato dal nostro Studio nel mese di giugno sulla fatturazione elettronica. Vediamo di riassumerli brevemente.

Il primo riguarda la veicolazione automatica delle fatture elettroniche sulla base delle modalità di ricevimento comunicate all’Agenzia: PEC o Codice Destinatario. Nel corso del convegno è stato sottolineato come tale comunicazione garantisce l’inoltro della comunicazione attraverso il canale desiderato in via automatica, essendo associato direttamente al numero di partita iva del cessionario/committente. La registrazione del canale preferenziale (ed esclusivo) di veicolazione potrebbe tuttavia apparire la scelta non ottimale nel caso in cui il contribuente preferisse ricevere le fatture attraverso diversi canali, ad esempio nel caso in cui si avvalesse di più sedi indipendenti fra loro piuttosto che di uffici diversi a presidio di diverse funzioni aziendali. In tal caso l’indirizzo PEC (o meglio, l’utilizzo di diversi indirizzi PEC, ed esempio uno per ogni sede o funzione aziendale) potrebbe apparire la scelta migliore, da valutare tuttavia attentamente in quanto non garantirebbe una gestione ottimale ed organizzata del flusso passivo delle fatture in caso di volumi elevati delle stesse.

In secondo luogo, nel corso del convegno è emersa anche una possibile semplificazione relativamente alla ricezione delle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 in via facoltativa. E’ stato infatti osservato che in forza della deroga ottenuta rispetto alla disposizione comunitaria, non è più necessario l’accordo con il destinatario per l’emissione della fattura in formato elettronico. Tale autorizzazione opera tuttavia solo con riferimento alle fatture emesse in base ai vigenti obblighi di legge (cessioni di carburanti e subappalto pubblico) con la conseguenza che laddove la fattura elettronica sia emessa su base volontaria, il destinatario della fattura può trattare la fattura come se si trattasse di una fattura “cartacea”. Si rimane comunque in attesa di un chiarimento ufficiale in tal senso.

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