Decreto Fiscale, comunicazioni periodiche 2017

8 Novembre 2016di Anna Carollo0
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Con la modifica dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, il D.L. 193/2016 introduce, a decorrere dal 2017, il cd. spesometro trimestrale: i soggetti passivi, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

L’invio telematico dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; pertanto l’invio dei dati del primo trimestre 2017 andrà effettuato entro il 31.05.2017.
In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25.000. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 472/97.

Il D.l. 193/2016 introduce, inoltre, con l’art. 21-bis D.L. n. 78/2010, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA (mensili/trimestrali) entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre – anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (soggetti minimi/forfetari).
L’omessa/errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5.000 a € 50.000.

A seguito dell’entrata in vigore di tale adempimento, a decorrere dal 1.01.2017:

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
  • sono soppresse le comunicazioni Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • la dichiarazione Iva annuale per il 2016 deve essere presentata nel mese di febbraio 2017, mentre dal 2018 e a partire dalla dichiarazione per l’anno 2017, tra il 1.02 e il 30.04;
  • è abrogata la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list, con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 e successivi.

La ratio dell’introduzione delle nuove comunicazioni trimestrali risiede nella lotta all’evasione fiscale, che, almeno per quanto riguarda il comparto Iva e per quanto affermato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è passata da 6,9 miliardi del 2010 a 8 miliardi del 2014. E’ chiaro però come la “semplificazione” tanto invocata dall’Europa si traduca, ancora una volta, in maggiore complessità del sistema fiscale nazione, maggiori oneri per i contribuenti, oltre al rischio di incorrere in nuove e pesanti sanzioni.

Le richieste di abolizione dell’adempimento avanzate dalla categoria sembrano essere per ora inutili. Si preannunciano così nuove mobilitazioni da parte dei sindacati, nella volontà comune di modificare le disposizioni contenute nel D.l. 193/2016 in sede di conversione in legge.

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