Credito sanificazione: ridimensionato l’importo spettante e istituito il codice tributo

15 Settembre 2020di Valeria Rossi0
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L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 302831 del 11.09.2020, considerati i fondi stanziati pari a 200 milioni di euro a fronte di un numero di domande che ha superato il miliardo, ha stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto (ovvero il 60% delle spese ammissibili, entro il limite di 60.000 euro per beneficiario) moltiplicato per una percentuale di fruizione fissata a 15,6423%.

L’importo del credito spettante è visibile nel proprio cassetto fiscale accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Diverse sono le possibilità di utilizzo del credito d’imposta:

  1. detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. utilizzo in compensazione mediante modello F24 con codice tributo6917 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” e anno di riferimento2020” e presentazione dell’F24 attraverso i servizi telematici;
  3. cessione, anche parziale, del credito d’imposta a soggetti terzi (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) mediante comunicazione telematica della cessione all’Agenzia delle Entrate ad opera del soggetto cedente, dal 14.09.2020 al 31.12.2021.

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