L’ADE ha fornito utili informazioni riguardanti l’applicazione della nuova disciplina sulle ritenute dei contratti di appalto, affidamento e sub-appalto. Dal limite di euro 200.000, ai versamenti nel conto fiscale, alle cause di esclusione: ora la chiarezza è maggiore.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare di ieri (n.1/E del 12/2/2020) ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina di cui all’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997 attesi per permettere alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di adempiere – entro il prossimo 17 febbraio – alle nuove disposizioni in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi ai dipendenti/collaboratori impiegati nell’esecuzione di una o più opere e/o di uno o più servizi.
Tra i diversi chiarimenti l’Agenzia precisa:
- nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio committente, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di “committente” rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina; tuttavia, al fine di evitare aggiramenti del limite di 200.000 euro con frazionamento di contratti, la soglia di importo sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario e, in caso di verifica positiva della sussistenza di tale requisito, gli altri presupposti di applicabilità della disciplina saranno verificati da ciascun “committente” (p.e. committente originario, appaltatore); nella circolare viene riportato un esempio;
- viene chiarito che nel caso in cui il contratto non individui un prezzo o una scadenza predeterminata si dovrà seguire il criterio di cassa con la conseguenza che gli obblighi introdotti decorreranno nel momento in cui i pagamenti effettuati dal committente all’affidatario supereranno la soglia di 200.000 euro su base annua;
- con riferimento alla causa di esclusione dalla disciplina (sussistenza versamenti nel conto fiscale del 10% dei ricavi o compensi), si dovrà fare riferimento ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
- il concetto di prevalente utilizzo della manodopera si considera sussistente quando il rapporto tra retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti) è superiore al 50%;
- per sede di attività del committente si fa riferimento a tutte le sedi destinate allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o agricola o professionale (sede legale, operative, uffici di rappresentanza, terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, cantieri, piattaforme ecc.);
- in relazione alla verifica del requisito dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili, si chiarisce che detto requisito non si verificherà nel caso in cui i beni strumentali siano riconducibili agli appaltatori, affidatari o subappaltatori ed è, a tal fine, irrilevante che i beni strumentali del committente o a esso riconducibili vengano utilizzati in modo occasionale;
- sono esclusi dai nuovi obblighi i contratti stipulati con esercenti arti e professioni: è richiesto che l’opera o il servizio sia eseguito da un’impresa;
- sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in esame i contratti di somministrazione lavoro posti in essere da soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali, mentre si applica alle ipotesi di somministrazione illecita di lavoro.
Di seguito il link che rinvia al testo della circolare: