Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica

È stata pubblicata ieri la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 che fornisce ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.

I principali chiarimenti forniti possono essere così riassunti.

In tema di carburanti è stato chiarito che sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diverse da quelle destinate all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l’identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del “Codice della strada”). Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica.

In relazione ai termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI) viene chiarito che l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del bene. Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si ritiene che l’invio della fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile.

Per quanto riguarda le modalità di inoltro di una fattura scartata, viene chiarito che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, è possibile alternativamente:

  1. a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI;
  2. b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente.

In tema di fatturazione elettronica ed appalti viene chiarito che gli obblighi di fatturazione elettronica nella filiera dell’appalto con una pubblica amministrazione trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Si precisa che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.

Per quanto riguarda la conservazione delle fatture elettroniche si chiarisce che, in caso di fattura elettronica oggetto di integrazione (es. inversione contabile), per la conservazione elettronica debba essere predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Vengono ritenute valide ai fini della conservazione anche le copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”).

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