Cessione di beni significativi negli interventi di recupero edilizio

27 Luglio 2018di Alberto Pegoraro0
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Con la circolare n. 15 del 12.07.2018 dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti chiarimenti relativamente alla cessione di “beni significativi” nella realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per recupero del patrimonio edilizio si intendono le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli interventi di restauro e risanamento conservativo come anche gli interventi di ristrutturazione edilizia; tali prestazioni sono assoggettate ad aliquota Iva pari al 10% se relative a fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (categorie catastali da A/1 a A/11 con esclusione dell’A/10).

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che anche le forniture di beni significativi, effettuate a seguito della realizzazione di prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad immobili con prevalente destinazione abitativa privata, sono assoggettate all’aliquota del 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quella dei beni stessi.

L’applicazione dell’aliquota agevolata è possibile solo se tali forniture di beni sono considerate significative (il valore dei beni è superiore alla metà del corrispettivo pattuito) e se sono effettuate direttamente dal soggetto che esegue la prestazione.

L’agenzia delle Entrate ha specificato inoltre che le componenti staccate dei beni significativi (citando gli esempi della circolare: le tapparelle, le zanzariere e le grate di sicurezza) possono essere ricomprese nel costo del bene, e quindi assoggettate all’aliquota del 10%, solo se sono prive di autonomia funzionale e quindi strutturalmente integrate con il bene stesso.

Nella circolare si afferma che il valore dei beni significativi è pari al costo sostenuto dal produttore comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del bene, quindi sia le materie prime che la manodopera impiegata.

Infine, per quanto riguarda l’emissione della fattura è necessario che il prestatore indichi separatamente il valore dei beni significativi dal servizio oggetto della prestazione (art. 1, comma 19 della L. 205/2017). Tale indicazione risulta necessaria anche quando l’operazione è interamente assoggettata all’aliquota del 10% e deve avvenire per tutti i documenti emessi dall’1.01.2018, viceversa, per il periodo antecedente, vale la clausola di salvaguardia, che fa salvi eventuali comportamenti difformi.

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