Avvisi bonari: la richiesta documentazione

13 Dicembre 2017di Alberto Pegoraro0
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Rinviando al primo contributo rinvenibile nelle news del sito per l’inquadramento generale degli avvisi bonari, in questo secondo contributo introdurremo gli avvisi scaturenti da un controllo formale, con cui gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria richiedono ai contribuenti la documentazione a supporto di oneri deducibili, detrazioni di imposta e ritenute subite, per controllarne la spettanza.
Tali avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Ad esempio, entro il 31 dicembre 2017 potrà essere al più tardi esperito il controllo documentale del modello relativo ai redditi 2014 (presentato nel 2015).
In caso di controllo formale, l’avviso bonario è preceduto da una richiesta di trasmissione delle ricevute di versamento e di altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

Al ricevimento della richiesta di documentazione, il contribuente è tenuto a:

  1. Adempiere alla richiesta entro il termine e con le modalità indicati nella richiesta;
  2. Alla successiva (eventuale) notifica dell’avviso bonario ha sostanzialmente due alternative:
  3. A. Concordare con l’esito della liquidazione e:
  4. pagare per intero le somme liquidate nell’avviso entro 30 giorni (90 nel caso in cui l’avviso bonario sia stato notificato all’intermediario che ha provveduto all’invio telematico della dichiarazione) dal ricevimento dello stesso
  5. rateizzare le somme liquidate nell’avviso in un massimo di 8 rate (fino a 5.000 euro) o 20
  6. B. Non riconoscere la validità dell’avviso ricevuto e procedere nei seguenti modi:
  7. accedere al canale di assistenza Civis se abilitato ai servizi Entratel/Fisconline;
  8. inviare una richiesta di informazioni tramite PEC a [email protected];
  9. telefonare al numero 848 800 444;
  10. inviare la documentazione necessaria alla correzione via fax;
  11. rivolgersi a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con la documentazione di supporto;

In caso di accoglimento delle doglianze del contribuente, l’Agenzia delle Entrate può:

  • ridurre le somme richieste;
  • annullare l’avviso originario;
  • emettere un nuovo avviso con l’importo così ricalcolato. Il nuovo avviso potrà essere pagato con riduzione delle sanzioni effettuando il versamento entro 30 giorni dalla sua consegna, o essere oggetto di una nuova istanza di sgravio totale o parziale.

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