Assegnazione e cessione agevolata

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Le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.9.2016, sono state estese alle operazioni effettuate tra l’1.10.2016 e il 30.9.2017. Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegna¬zione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incremen¬tata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell’ultimo triennio.

Per gli immobili è consentito assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale.
Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi ordinari.

Per le operazioni effettuate dall’1.10.2016 al 30.9.2017, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate per il 60% entro il 30.11.2017 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

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